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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 02/03/2011, n. 1
L. R. Piemonte 02/03/2011, n. 1
L. R. Piemonte 02/03/2011, n. 1
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[Premessa] |
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Art. 1. - (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20)1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 R (Snellimento delle procedure in materia edilizia e urbanistica), è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni contenute nel capo I sono valide fino al 31 dicembre 2012.". |
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Art. 2. - (Modifica all’articolo 2 della l.r. 20/2009)1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2009, è sostituita dalla seguente: "a) per unità edilizie si intendono: |
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Art. 3. - (Modifica all’articolo 3 della l.r. 20/2009)1. L’articolo 3 della l.r. 20/2009, è sostituito dal seguente: "Art. 3. (Interventi di ampliamento in deroga) 1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, negli edifici residenziali esistenti, legittimamente realizzati o che hanno ottenuto il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito realizzare interventi di ampliamento delle unità edilizie in edifici uni e bi-familiari, nonché di chiusura di loggiati e porticati in fabbricati con tipologia costruttiva a schiera previa presentazione del progetto unitario, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, a condizione che per la realizzazione si utilizzino tecnologie volte al risparmio energetico e al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell’accessibilità degli edifici. In ogni caso, ad intervento compiuto, la volumetria complessiva data da quella esistente sommata all’ampliamento realizzato, come disciplinato ai commi 3, 4 e 5, non deve superare i 1.200 metri cubi. 2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche dettate dalle disposizioni regionali in materia di rendimento energetico nell’edili |
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Art. 4. - (Modifica all’articolo 4 della l.r. 20/2009)1. L’articolo 4 della l.r. 20/2009, è sostituito dal seguente: "Art. 4. (Interventi di demolizione e ricostruzione in deroga) 1. Al fine di favorire la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente a destinazione residenziale, è consentito realizzare interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione, in deroga agli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, a condizione che per la realizzazione si utilizzino tecnologie volte al risparmio energetico e al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell’accessibilità degli edifici. 2. Fatto salvo quanto disposto all’articolo 5, gli edifici di cui al comma 1 devono essere legitti |
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Art. 5. - (Modifica all’articolo 5 della l.r. 20/2009)1. L’articolo 5 della l.r. 20/2009, è sostituito dal seguente: "Art. 5. (Limitazioni) 1. Gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7 non possono essere realizzati su edifici che, al momento della richiesta, risultano eseguiti in assenza o in difformità anche parziale dal titolo abilitativo, fatti salvi gli edifici realizzati prima che fosse obbligatorio tale titolo. 2. Gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7 non possono essere realizzati su edific |
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Art. 6. - (Modifica all’articolo 6 della l.r. 20/2009)1. L’articolo 6 della l.r. 20/2009, è sostituito dal seguente: |
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Art. 7. - (Modifica all’articolo 7 della l.r. 20/2009)1. L’articolo 7 della l.r. 20/2009, è sostituito dal seguente: "Art. 7. (Interventi in deroga per l’edilizia artigianale, produttiva, direzionale e turistico ricettiva) 1. I fabbricati esistenti a destinazione artigianale, produttiva e direzionale, effettivamente utilizzati e legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia esaurita la SUL o l’indice di densità fondiaria o il rapporto di copertura consentiti, possono essere soppalcati, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, per un aumento massimo del 30 p |
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Art. 9. - (Norma transitoria)1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adeguatamente motivata t |
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Art. 10. - (Norma abrogativa)1. È abrogato l’articolo 13 della l.r. 20/2009. |
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